Dal 17 Dicembre 2023, entra in vigore il D. LGS. 24/2023 in materia di procedure per la gestione delle segnalazioni di illeciti, in attuazione della Direttiva Europea sul Whistleblowing 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Diventa obbligatoria l’attivazione di un canale di segnalazione interna che garantisca la riservatezza dell’identità della persona segnalante, del segnalato e di qualsiasi persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
La gestione delle segnalazioni interne dovrà essere affidata a un responsabile dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza ed imparzialità, ed essere adeguatamente formato al ruolo.
Il decreto prevede anche un canale di segnalazione esterna, utilizzabile esclusivamente nei seguenti casi:
1. Laddove non sia prevista l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna oppure questo, anche se obbligatorio, non sia stato attivato o se attivato non rispetti i requisiti sul piano delle garanzie della riservatezza;
2. Laddove effettuata la segnalazione, questa non abbia avuto seguito o ci sia l’effettivo rischio che possa determinare delle ritorsioni;
3. Laddove la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
La mancata attivazione del canale di segnalazione interna, prevede un quadro sanzionatorio integrativo delle altre eventuali responsabilità, di natura civilistica, amministrativa o penale in cui possono incorrere i responsabili delle violazioni accertate, con sanzioni pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro, la cui applicazione è demandata all’ANAC.
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